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EGAUTO possiede una protezione sulla cancellazione inavvertita dei dati , all'atto della richiesta della cancellazione viene richiesta l'immissione di una password che in fase di installazione e assegnata come PIPPO (personaggio di topolino tutto in maiuscolo).
Questa password può essere modificata andanto del menu UTILITA -> PASSWORD.
E' possibile entrare in questo menù solo si possiede una password di Amminsitrazione.
Per la legge sulla privacy EGAUTO richiede l'inserimento di una use e di una password per impedire accessi indesiderati e per riconoscere l'utente ed applicare le desiderate restrizioni operative.
In fase di installazione la User e' ADMIN e la password e' ADMIN
EGAUTO nella versione DEMO ha come limiti la possibilità di essere usato per 30gg e le stampe non propongono il logo del cliente ma quello del distributore. Le stampe che prevedono la visualizzazione i dati dell'autosalone (Ragione Sociale, Indirizzo, Telefoni, Email) propongono i dati del distributore.
EGAUTO e' progettato per funzionare in rete ed e' parsimonioso di riserve del PC, in generale basta un PC dalle caratteristiche standard.
A seguito indichiamo le Regole in materia di sospensione del pagamento nel caso di consegna del veicolo ai concessionari.
Riferimento normativo: articolo 5 comma 44 D.L. 30 dicembre 1982 convertito con Legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regole cui è soggetto il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento.
Per poter ottenere l'interruzione dell'obbligo di pagamento, riconosciuto solo ed esclusivamente alle imprese autorizzate od abilitate al commercio dei veicoli, occorre che per il veicolo sottoposto a tale regime agevolato vi sia una tassa automobilistica pagata in corso di validità.
Non è possibile quindi mettere in sospensione il veicolo nella stessa data dell'immatricolazione. Il pagamento della prima annualità è comunque dovuto. Eventuali sospensioni iniziate nella stessa data di immatricolazione o in data antecedente sono quindi da considerarsi inefficaci.
Il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di proprietà, comunemente detto "minivoltura", non essendo invece la semplice "procura a vendere" idonea a determinare il trasferimento del possesso dal privato venditore all'impresa.
L'interruzione (sospensione) decorre dal periodo immediatamente successivo a quello di scadenza della tassa automobilistica pagata.
Il veicolo sottoposto al regime di interruzione non può circolare, fatti salvi i casi di circolazione con targa di prova.
Il trasferimento di proprietà di un veicolo da un'impresa autorizzata al commercio di veicoli ad un'altra, anch'essa autorizzata, non interrompe il regime di sospensione se il passaggio avviene con regolare cessione. Si fa presente che il rivenditore che cede il veicolo è tenuto a comunicare la chiusura della sospensione ed il rivenditore acquirente a richiederne la riapertura.
I veicoli immatricolati a cura dei rivenditori autorizzati e detenuti dai medesimi per la successiva vendita (cosiddetti "chilometri zero") sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica, che dovrà essere corrisposta per 12 mesi, in base al principio inderogabile per cui l'obbligazione tributaria sorge all'atto dell'immatricolazione. Tali veicoli, permanendo invenduti, potranno beneficiare del regime di sospensione soltanto dalla prima scadenza successiva.
Se i requisiti richiesti dalla legge (bollo in corso di validità, trasferimento del veicolo con minivoltura, etc.) non sono rispettati, le singole richieste sono considerate nulle. pagamento è quindi dovuto e non è possibile variare la scadenza del singolo veicolo in relazione al mese di immatricolazione.
Sulla fattura elettronica occorre - in determinati casi - apporre e pagare il bollo virtuale.
In determinati casi la fattura elettronica deve essere emessa con l’applicazione del bollo, tenendo ovviamente presente che in questi casi non è possibile utilizzare la classica marca da bollo utilizzabile per le fatture cartacee.
L’ammontare dovuto sarà calcolato e reso noto al contribuente dall’amministrazione fiscale sulla base dei documenti trasmessi attraverso il Sistema di interscambio.
Imposta di bollo sulla e-fattura:|nuove modalità di versamento.
Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato un decreto che prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica attraverso un servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito.
Il pagamento del tributo potrà avvenire con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando un modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia.
Per facilitare l’adempimento da parte del contribuente, saranno sempre le Entrate che, al termine di ogni trimestre, calcoleranno e renderanno noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.
Le nuove modalità si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
Nota: se usi la verifica in due passaggi e ricevi il messaggio di errore "Password errata" quando provi ad accedere al tuo Account Google, una password per l'app potrebbe risolvere il problema.